Il destinatario è il datore di lavoro che sottoscrive il contratto di lavoro dell'assistente familiare,
sia esso la persona assistita o altro componente di famiglia vulnerabile non obbligatoriamente convivente,
in possesso di:
- ISEE uguale o inferiore a Euro 25.000
- Contratto di assunzione di assistente familiare iscritta al registro territoriale (Caratteristiche di
cui all'art.7 della L.R. 15/2015)
- Denuncia del rapporto di lavoro domestico
- Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti redatto dall'INPS
- Residenza in Lombardia da almeno 5 anni.
La persona assistita, se non corrispondente al datore di lavoro, deve essere ugualmente residente in Lombardia
da al meno 5 anni.
Il destinatario del Bonus Assistenti Familiari, laddove sia componente di famiglia con presenza dei seguenti
situazioni di fragilità, può accedere al Fattore Famiglia Lombardia- FFL (d.g.r n.915/2018) :
- Numero del nucleo familiare
- Abitazione principale gravata da un mutuo per l'acquisto
- Residenza in Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 7 anni
- Presenza di altre persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni oltre alla persona assistita o
presenza di donne in accertato stato di gravidanza
- Presenza di persone con disabilità o persone non autosufficienti oltre alla persona assistita.
Per accedere al beneficio aggiuntivo del FFL, il datore di lavoro e la persona assistita (nel caso siano persone
diverse) devono essere componenti dello stesso nucleo familiare dove sono presenti ulteriori situazioni di
fragilità.
Si precisa che non è ammissibile alla misura la persona fragile già destinataria della misura B1 e B2
del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA).
In caso la persona fragile sia stata valutata ammissibile alle citate misure del FNA ma non sia stata presa in
carico per mancanza di risorse, la stessa può accedere al Bonus Assistenti Familiari, in presenza dei
requisiti richiesti.