In base alla normativa vigente, possono presentare domanda agli Sportelli
per l'assistenza familiare tutte le persone, italiane e straniere, che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
- Compimento del 18° anno d'età
- Certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;
- Titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro
subordinato per i cittadini extracomunitari;
- Per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo
grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza della lingua
italiana di livello A2 oppure certificazione della conoscenza della
lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente
secondo una delle seguenti modalità:
- da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero
degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma
Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per
Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
- dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) o
precedentemente dai Centri Territoriali Permanenti (CTP);
- Autocertificazione circa l'assenza di condanne penali
o procedimenti penali in corso;
- Essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
- Titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o
sociosanitario (con relativa traduzione asseverata da una
Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell'Unione
europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio
Economico Europeo e della Confederazione Svizzera;
- Attestati afferenti percorsi di formazione in ambito
assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da
enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un
monte ore minimo pari a 160 ore;
- Attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario
Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS),
rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;
- Attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato
a seguito del percorso formativo, nell'ambito del sistema di
formazione professionale regionale, di cui alla
l.r. 6 agosto 2007, n. 19;
- Avere svolto un'attività lavorativa in Italia nel campo
dell'assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati
nell'arco temporale di 2 anni, certificata da regolare
contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi
di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera
del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di e
conomia domestica, con la declinazione delle mansioni
svolte (es. attività connesse alle esigenze del vitto e della
pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana, ecc).
Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono
dichiarare di essere immediatamente disponibili per l'attività
lavorativa.
Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente
familiare, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono
iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali
indicando, in sede di prima iscrizione, in quali altri Registri
di altri Ambiti desiderano essere inserite.
La lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o a attestare/dichiarare,
annualmente, il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione
al Registro per mantenere la propria iscrizione.
L'iscrizione ai Registri territoriali degli assistenti familiari
non costituisce requisito vincolante per lo svolgimento delle
attività di assistenza familiare.